Autofattura per fornitori esteri: guida al reverse charge (TD17, TD18, TD19) nel 2026
Se hai una partita IVA italiana e paghi un fornitore estero — un software in abbonamento, un servizio di hosting, una campagna pubblicitaria su Google o Meta, un tool di gestione — quella fattura ti arriva quasi sempre senza IVA italiana. Non è un regalo: per la legge il debitore dell'imposta sei tu, e devi assolverla emettendo un'autofattura elettronica in reverse charge da trasmettere al Sistema di Interscambio (SDI). Questa guida spiega, in modo operativo, quale codice usare, quando, e cosa si rischia dimenticandolo.
Indice
- Perché la fattura estera arriva senza IVA
- I codici TD17, TD18 e TD19: quale usare
- Chi è obbligato: ordinari, forfettari e la trappola del VIES
- Scadenze: entro il 15 del mese successivo
- Come si compila l'autofattura
- Sanzioni e ravvedimento
- Come automatizzare tutto il flusso
- FAQ
Perché la fattura estera arriva senza IVA
Per i servizi resi a un soggetto passivo (B2B), la regola generale di territorialità (art. 7-ter DPR 633/72) colloca l'operazione nel Paese del committente: se il committente sei tu, italiano, l'IVA è dovuta in Italia. Il fornitore estero, però, non ha titolo per applicare l'IVA italiana: emette una fattura "pulita", a IVA zero. Il meccanismo che chiude il cerchio è il reverse charge (inversione contabile): l'imposta la calcoli, la dichiari e la versi tu, in qualità di committente.
Dal 2022 questo adempimento non passa più dal vecchio esterometro: è confluito nella fatturazione elettronica ordinaria. Concretamente, per ogni fattura estera emetti un documento XML con un tipo documento dedicato e lo mandi allo SDI.
I codici TD17, TD18 e TD19: quale usare
La scelta del codice dipende dalla natura dell'operazione. Sbagliarlo non è un dettaglio: genera scarto SDI o una liquidazione IVA errata.
| Codice | Quando si usa | Esempi tipici |
|---|---|---|
| TD17 | Acquisto di servizi da fornitore UE o extra-UE | Google Ads, Meta, Adobe, AWS, Anthropic, hosting (Hetzner, OVH), PriceLabs, consulenze estere |
| TD18 | Acquisto di beni da fornitore UE (intracomunitario) | Merce comprata da un fornitore tedesco, francese, spagnolo |
| TD19 | Acquisto di beni già presenti in Italia da venditore estero (art. 17 c. 2) | Beni in deposito IVA, venditore extra-UE con merce in Italia |
Per la stragrande maggioranza dei professionisti e delle piccole imprese italiane, il codice che conta è il TD17: i fornitori "digitali" (SaaS, cloud, advertising) sono tutti prestatori di servizi. Il TD18 entra in gioco solo se acquisti beni fisici da un altro Paese UE.
Chi è obbligato: ordinari, forfettari e la trappola del VIES
L'obbligo riguarda chiunque abbia una partita IVA e riceva la fattura di un fornitore estero. Non c'è una soglia di esonero per i servizi: vale dalla prima fattura.
Il punto più frainteso riguarda i forfettari. Molti credono di essere esclusi "perché il forfettario non ha l'IVA": è falso. Sui servizi esteri il forfettario è a tutti gli effetti soggetto passivo ai fini del reverse charge. Deve:
- Iscriversi al VIES (gratuito, richiesta all'Agenzia delle Entrate);
- Emettere l'autofattura TD17 per ogni fattura ricevuta;
- Versare l'IVA al 22% con F24 — che, a differenza dell'impresa ordinaria, non può detrarre (è un costo netto).
Dal 1° ottobre 2025 (D.Lgs. 81/2025) per i forfettari il versamento di questa IVA è passato da mensile a trimestrale (16/05, 16/08, 16/11, 16/02).
Sull'iscrizione al VIES un chiarimento utile: per i servizi l'obbligo di autofattura nasce dalla territorialità, non dall'iscrizione. Anche senza VIES l'IVA resta dovuta — semplicemente sei irregolare due volte. Il VIES serve a operare correttamente con i fornitori UE (che, verificandoti, non ti addebitano l'IVA del loro Paese).
Scadenze: entro il 15 del mese successivo
Per i servizi (TD17) l'autofattura va emessa e trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore. Con più fornitori attivi, ogni mese si accumulano più documenti, ciascuno con la sua scadenza: è qui che l'adempimento, banale sul singolo pezzo, diventa un carico gestionale che è facile lasciar scivolare.
Come si compila l'autofattura
Nel tracciato FatturaPA:
- CedentePrestatore: i dati della sede estera del fornitore (denominazione, Paese, identificativo estero). Non la sua eventuale partita IVA italiana di identificazione.
- CessionarioCommittente: i tuoi dati (denominazione, indirizzo, partita IVA italiana).
- TipoDocumento: TD17 (o TD18/TD19).
- Data: la data di ricezione della fattura estera.
- Imponibile e aliquota: l'importo della fattura convertito in euro (se in valuta) e l'aliquota, di norma il 22%.
- Numerazione: un progressivo dedicato e coerente, distinto dalle tue fatture attive.
L'autofattura va annotata sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti: per l'impresa ordinaria l'IVA a debito e a credito si compensano (effetto nullo); per il forfettario resta solo il debito.
Sanzioni e ravvedimento
Con la riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024, violazioni dal 1° settembre 2024):
- Reverse charge omesso, ma operazione registrata in contabilità: sanzione fissa da € 500 a € 10.000 per violazione;
- Operazione del tutto occultata: dal 5% al 10% dell'imponibile, minimo € 1.000;
- Omissione che incide sulla liquidazione IVA (il caso del forfettario, che l'imposta la deve versare): 70% dell'imposta non assolta, oltre a imposta e interessi.
La buona notizia: il ravvedimento operoso ridimensiona il conto. Regolarizzando entro il termine della dichiarazione IVA annuale, la sanzione fissa scende a circa un ottavo del minimo. Con i controlli incrociati sempre più automatici, "spero che non se ne accorgano" è una strategia dominata: mettersi in regola adesso costa quasi sempre meno che aspettare.
Come automatizzare tutto il flusso
Il collo di bottiglia non è il singolo TD17: è ricordarsi di farli tutti, ogni mese, per ogni fornitore, entro la scadenza. Ed è esattamente la parte automatizzabile.
Con FatturaBnB porti il documento in un solo gesto — trascini il PDF nella dashboard, oppure imposti una volta l'inoltro automatico delle email dei tuoi fornitori esteri. Estraiamo importo, valuta e dati del fornitore, scegliamo il codice corretto (TD17/TD18), generiamo il tracciato FatturaPA e lo trasmettiamo allo SDI, con conservazione a norma. Nessun accesso ai tuoi account, nessuna password da condividere: l'unica cosa che resta a te — se sei forfettario — è versare l'F24 trimestrale con gli importi già calcolati.
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Domande frequenti
Ricevo una fattura da un fornitore estero senza IVA: devo fare qualcosa?
Sì. Se hai una partita IVA italiana e ricevi una fattura da un fornitore UE o extra-UE senza IVA italiana, sei tu il debitore dell'imposta: devi integrare l'IVA con un'autofattura elettronica (reverse charge) e trasmetterla allo SDI entro il 15 del mese successivo alla ricezione. L'esterometro è stato abolito: l'adempimento passa dai codici TD17, TD18 o TD19.
Qual è la differenza tra TD17, TD18 e TD19?
TD17 è per i servizi esteri (UE ed extra-UE): è il caso della quasi totalità dei fornitori digitali, hosting, advertising e SaaS. TD18 è per l'acquisto di beni da un fornitore UE. TD19 è per i beni acquistati da un venditore estero ma già presenti in Italia (art. 17, c. 2). Sbagliare il codice espone a scarto SDI e sanzioni.
Sono in regime forfettario: devo fare l'autofattura sulle fatture estere?
Sì. Sui servizi esteri il reverse charge si applica sempre e senza soglia: il forfettario deve iscriversi al VIES, emettere l'autofattura TD17 e versare l'IVA al 22% (che non può detrarre). Dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale. È uno degli errori più comuni e più sanzionati.
Serve l'iscrizione al VIES per acquistare servizi da fornitori esteri?
Per i servizi il presupposto dell'obbligo è la territorialità, non il VIES: l'IVA è comunque dovuta. L'iscrizione al VIES è però necessaria per operare correttamente con fornitori UE ed evitare che applichino l'IVA del loro Paese. È gratuita e si richiede all'Agenzia delle Entrate.
Quali sono le sanzioni se non emetto l'autofattura estera?
Con la riforma D.Lgs. 87/2024: reverse charge omesso ma con operazione registrata in contabilità, sanzione fissa da € 500 a € 10.000; operazione del tutto occultata, dal 5% al 10% dell'imponibile (minimo € 1.000); omissione che incide sulla liquidazione (il caso del forfettario), 70% dell'imposta. Il ravvedimento operoso riduce drasticamente il conto.