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Fisco

Autofattura per fornitori esteri: guida al reverse charge (TD17, TD18, TD19) nel 2026

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Se hai una partita IVA italiana e paghi un fornitore estero — un software in abbonamento, un servizio di hosting, una campagna pubblicitaria su Google o Meta, un tool di gestione — quella fattura ti arriva quasi sempre senza IVA italiana. Non è un regalo: per la legge il debitore dell'imposta sei tu, e devi assolverla emettendo un'autofattura elettronica in reverse charge da trasmettere al Sistema di Interscambio (SDI). Questa guida spiega, in modo operativo, quale codice usare, quando, e cosa si rischia dimenticandolo.

Indice

Perché la fattura estera arriva senza IVA

Per i servizi resi a un soggetto passivo (B2B), la regola generale di territorialità (art. 7-ter DPR 633/72) colloca l'operazione nel Paese del committente: se il committente sei tu, italiano, l'IVA è dovuta in Italia. Il fornitore estero, però, non ha titolo per applicare l'IVA italiana: emette una fattura "pulita", a IVA zero. Il meccanismo che chiude il cerchio è il reverse charge (inversione contabile): l'imposta la calcoli, la dichiari e la versi tu, in qualità di committente.

Dal 2022 questo adempimento non passa più dal vecchio esterometro: è confluito nella fatturazione elettronica ordinaria. Concretamente, per ogni fattura estera emetti un documento XML con un tipo documento dedicato e lo mandi allo SDI.

I codici TD17, TD18 e TD19: quale usare

La scelta del codice dipende dalla natura dell'operazione. Sbagliarlo non è un dettaglio: genera scarto SDI o una liquidazione IVA errata.

CodiceQuando si usaEsempi tipici
TD17Acquisto di servizi da fornitore UE o extra-UEGoogle Ads, Meta, Adobe, AWS, Anthropic, hosting (Hetzner, OVH), PriceLabs, consulenze estere
TD18Acquisto di beni da fornitore UE (intracomunitario)Merce comprata da un fornitore tedesco, francese, spagnolo
TD19Acquisto di beni già presenti in Italia da venditore estero (art. 17 c. 2)Beni in deposito IVA, venditore extra-UE con merce in Italia

Per la stragrande maggioranza dei professionisti e delle piccole imprese italiane, il codice che conta è il TD17: i fornitori "digitali" (SaaS, cloud, advertising) sono tutti prestatori di servizi. Il TD18 entra in gioco solo se acquisti beni fisici da un altro Paese UE.

Chi è obbligato: ordinari, forfettari e la trappola del VIES

L'obbligo riguarda chiunque abbia una partita IVA e riceva la fattura di un fornitore estero. Non c'è una soglia di esonero per i servizi: vale dalla prima fattura.

Il punto più frainteso riguarda i forfettari. Molti credono di essere esclusi "perché il forfettario non ha l'IVA": è falso. Sui servizi esteri il forfettario è a tutti gli effetti soggetto passivo ai fini del reverse charge. Deve:

  1. Iscriversi al VIES (gratuito, richiesta all'Agenzia delle Entrate);
  2. Emettere l'autofattura TD17 per ogni fattura ricevuta;
  3. Versare l'IVA al 22% con F24 — che, a differenza dell'impresa ordinaria, non può detrarre (è un costo netto).

Dal 1° ottobre 2025 (D.Lgs. 81/2025) per i forfettari il versamento di questa IVA è passato da mensile a trimestrale (16/05, 16/08, 16/11, 16/02).

Sull'iscrizione al VIES un chiarimento utile: per i servizi l'obbligo di autofattura nasce dalla territorialità, non dall'iscrizione. Anche senza VIES l'IVA resta dovuta — semplicemente sei irregolare due volte. Il VIES serve a operare correttamente con i fornitori UE (che, verificandoti, non ti addebitano l'IVA del loro Paese).

Scadenze: entro il 15 del mese successivo

Per i servizi (TD17) l'autofattura va emessa e trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore. Con più fornitori attivi, ogni mese si accumulano più documenti, ciascuno con la sua scadenza: è qui che l'adempimento, banale sul singolo pezzo, diventa un carico gestionale che è facile lasciar scivolare.

Come si compila l'autofattura

Nel tracciato FatturaPA:

  • CedentePrestatore: i dati della sede estera del fornitore (denominazione, Paese, identificativo estero). Non la sua eventuale partita IVA italiana di identificazione.
  • CessionarioCommittente: i tuoi dati (denominazione, indirizzo, partita IVA italiana).
  • TipoDocumento: TD17 (o TD18/TD19).
  • Data: la data di ricezione della fattura estera.
  • Imponibile e aliquota: l'importo della fattura convertito in euro (se in valuta) e l'aliquota, di norma il 22%.
  • Numerazione: un progressivo dedicato e coerente, distinto dalle tue fatture attive.

L'autofattura va annotata sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti: per l'impresa ordinaria l'IVA a debito e a credito si compensano (effetto nullo); per il forfettario resta solo il debito.

Sanzioni e ravvedimento

Con la riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024, violazioni dal 1° settembre 2024):

  • Reverse charge omesso, ma operazione registrata in contabilità: sanzione fissa da € 500 a € 10.000 per violazione;
  • Operazione del tutto occultata: dal 5% al 10% dell'imponibile, minimo € 1.000;
  • Omissione che incide sulla liquidazione IVA (il caso del forfettario, che l'imposta la deve versare): 70% dell'imposta non assolta, oltre a imposta e interessi.

La buona notizia: il ravvedimento operoso ridimensiona il conto. Regolarizzando entro il termine della dichiarazione IVA annuale, la sanzione fissa scende a circa un ottavo del minimo. Con i controlli incrociati sempre più automatici, "spero che non se ne accorgano" è una strategia dominata: mettersi in regola adesso costa quasi sempre meno che aspettare.

Come automatizzare tutto il flusso

Il collo di bottiglia non è il singolo TD17: è ricordarsi di farli tutti, ogni mese, per ogni fornitore, entro la scadenza. Ed è esattamente la parte automatizzabile.

Con FatturaBnB porti il documento in un solo gesto — trascini il PDF nella dashboard, oppure imposti una volta l'inoltro automatico delle email dei tuoi fornitori esteri. Estraiamo importo, valuta e dati del fornitore, scegliamo il codice corretto (TD17/TD18), generiamo il tracciato FatturaPA e lo trasmettiamo allo SDI, con conservazione a norma. Nessun accesso ai tuoi account, nessuna password da condividere: l'unica cosa che resta a te — se sei forfettario — è versare l'F24 trimestrale con gli importi già calcolati.

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Domande frequenti

Ricevo una fattura da un fornitore estero senza IVA: devo fare qualcosa?

Sì. Se hai una partita IVA italiana e ricevi una fattura da un fornitore UE o extra-UE senza IVA italiana, sei tu il debitore dell'imposta: devi integrare l'IVA con un'autofattura elettronica (reverse charge) e trasmetterla allo SDI entro il 15 del mese successivo alla ricezione. L'esterometro è stato abolito: l'adempimento passa dai codici TD17, TD18 o TD19.

Qual è la differenza tra TD17, TD18 e TD19?

TD17 è per i servizi esteri (UE ed extra-UE): è il caso della quasi totalità dei fornitori digitali, hosting, advertising e SaaS. TD18 è per l'acquisto di beni da un fornitore UE. TD19 è per i beni acquistati da un venditore estero ma già presenti in Italia (art. 17, c. 2). Sbagliare il codice espone a scarto SDI e sanzioni.

Sono in regime forfettario: devo fare l'autofattura sulle fatture estere?

Sì. Sui servizi esteri il reverse charge si applica sempre e senza soglia: il forfettario deve iscriversi al VIES, emettere l'autofattura TD17 e versare l'IVA al 22% (che non può detrarre). Dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale. È uno degli errori più comuni e più sanzionati.

Serve l'iscrizione al VIES per acquistare servizi da fornitori esteri?

Per i servizi il presupposto dell'obbligo è la territorialità, non il VIES: l'IVA è comunque dovuta. L'iscrizione al VIES è però necessaria per operare correttamente con fornitori UE ed evitare che applichino l'IVA del loro Paese. È gratuita e si richiede all'Agenzia delle Entrate.

Quali sono le sanzioni se non emetto l'autofattura estera?

Con la riforma D.Lgs. 87/2024: reverse charge omesso ma con operazione registrata in contabilità, sanzione fissa da € 500 a € 10.000; operazione del tutto occultata, dal 5% al 10% dell'imponibile (minimo € 1.000); omissione che incide sulla liquidazione (il caso del forfettario), 70% dell'imposta. Il ravvedimento operoso riduce drasticamente il conto.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgative e non costituiscono consulenza fiscale. La normativa può cambiare e la corretta applicazione dipende dalla situazione specifica: per le tue decisioni rivolgiti a un commercialista.